Confermate le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale; 2. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità; 3. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agliesercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; 4. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; 5. restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa; 6. è vietato l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali: - presenza del varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro; - obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore; - uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori; 7. è fatto obbligo, all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l’utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca. |